Contravvenzioni su pesi e misure a Mosorrofa 1881
In questo articolo cercheremo, attraverso la ricostruzione di un episodio avvenuto nel nostro Paese nel 1881, di analizzare la normativa in materia di pubblica sicurezza ed in particolare quella riguardante la legge metrica.
Preliminarmente e solo per dare un’indicazione del fenomeno in esame rileviamo che in tutti i Paesi della Vallata, intorno alla fine del 1800, vi sono state varie condanne in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 12 l. 132/1861 ed in particolare nei Comuni di Cardeto e di Cataforio annoveriamo sei contravvenzioni mentre nel Paese di Mosorrofa nel solo anno 1882 possiamo citare vari negozianti colti in contravvenzione. Riportiamo solo a titolo informativo gli esercenti e ci limiteremo a descriverne un caso soltanto: 1) Demetrio Pellicanò di Marcantonio – mugnaio presso il mulino Mella 1; 2) Pasquale Bova – mugnaio presso il Mulino denominato Scarpello 2; 3) Sebastiano e Demetrio Cassalia – mugnai presso il mulino denominato Puzzo; 4) Palmisano Bruno – mugnaio presso li mulino denominato Mella 2; 5) Pasquale Barreca fu Andrea, esercente negoziante in via Chiesa al civico n. 69 – commerciante al minuto di olio vegetale (dal verbale si evince: “abbiamo rilevato che lo stesso esercente teneva il suo negozio sprovvisto dei seguenti strumenti metrici per la vendita dell’olio di ulivo che usualmente esercita”).
Nell’anno 1881, la Brigata volante di Pellaro, in adempimento al dovere d’ufficio di cui al Regolamento annesso al regio Decreto n. 2188 del 1876, nel giorno 14 delle ore 4 e 30 del pomeriggio coglieva in flagranza il sig. Cozzupoli Nicola fu Pietro, esercente la professione di negoziante, “nel mentre faceva uso per la misurazione di petrolio esposto in vendita dei seguenti strumenti metrici mancanti del primo bollo di verificazione e che lo stesso Cozzupoli dichiarava consistere in un mezzolitro, doppio decilitro e decilitro”.
Come anticipato al Cozzupoli veniva riconosciuta l’infrazione ai sensi dell’art. 12 della legge del 28 luglio del 1861 n. 132 e venivano sequestrati gli oggetti. Il contravventore dichiarava a sua discolpa di non aver avuto tempo di far munire il bollo di verifica di dette misure perché la sua attività era stata avviata da circa un mese.
Passando all’esame della normativa, il capo II della l. 132/1861 rubricato “Della verificazione dei pesi e delle misure” all’art 12 così disponeva: “i pesi e le misure sono sottoposte a due verificazioni, la prima e la periodica; nell’una e nell’altra il verificatore appone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato”.
Inoltre, dal tenore letterale degli artt. 114 e 17 della legge medesima, si evince l’obbligo per coloro i quali usino pesi e misure per la vendita o per commercio qualsiasi, di sottostare al pagamento dei diritti per la verificazione periodica dei pesi e misure. Queste generiche disposizioni colpivano tutti i negozianti e venditori ambulanti richiamandosi anche all’art. 60 del regolamento del 28 luglio 1861 specificando che sono tenuti alla verificazione periodica dei pesi e delle misure anche i tessitori.
La prescrizione dell’art. 72 del regolamento del 29 ottobre 1874 n. 2188 è chiara e assoluta e dimostra che gli utenti, in qualunque tempo facciano acquisto di strumenti metrici, prima di usarli, debbano farli verificare dal verificatore e segnare col bollo della verificazione annua. Per assolvere l’utente imputato di contravvenzione della legge 132/1861, non basta che egli abbia provato di essere stato nell’impossibilità di provvedersi dei pesi e delle misure necessarie per l’esercizio della sua industria durante il periodo della verificazione, ma è pure indispensabile che provi che tale impossibilità esiste per tutto il tempo dacchè si pose a fare quell’industria (Lettera del Ministero di Grazia e Giustizia del 27 novembre 1875)[1].
In conclusione, la Pretura di Gallina condannava il sig. Cozzupoli alla sola pena pecuniaria non essendo recidivo per la contravvenzione alla legge metrica.