Storie di Sali e Tabacchi nel paese di Mosorrofa

In questo articolo cercheremo, attraverso la descrizione di alcuni fatti, di fornire qualche cenno in merito alla legge n. 2397 del 15 giugno 1865 (Legge sulle privative). Intorno alla fine del 1800 gli Agenti Doganali si recarono più volte presso il Paese di Mosorrofa ad ispezionare i locali di generi alimentari, e dai documenti di Archivio vengono in esame un numero elevato di contravvenzioni.

Procederemo dapprima alla descrizione di un caso e successivamente alla disamina della normativa di riferimento. Il giorno 11 del mese di febbraio 1887, verso le ore 4 del pomeriggio, gli Agenti doganali Ferdinando Arena e Giovanni Mezzatesta, si recarono ad ispezionare la Rivendita di un tal Mallone Antonino. Unitamente allo stesso ebbero a rilevare la totale sprovvista “…del Trinciato di prima qualità tabacco tagliato a striscioline, tenuissima scorta di Erbasanta di prima qualità, essendone risultato al momento della verifica grammi 30 e dovendone invece tenere invariabilmente grammi 244 e di sigari da centesimi 8 essendone riconosciuti soli grammi 20, e la tenue sprovvista di sale comune, essendone risultato kg 25 invece di Kg 75”[1].

Al Mallone pertanto veniva contestata la contravvenzione a norma degli artt. 21, 39 e 43 della legge sulle privative del 15 giugno 1865 n. 2397. L’art. 21 era rubricato: “Doveri dei rivenditori” e così disponeva: “I rivenditori sono obbligati: 1. Di attenersi per la vendita al prezzo ed alle condizioni stabilite nelle tariffe in vigore; 2. Di tenere esposte nel luogo dove vendono un esemplare della tariffa; 3. Di vendere i generi come si ricevono dai magazzini senza alterarli e senza mescolarne la qualità; 4. Di provvedersi ai Magazzini loro assegnati, e di avere una provvisione sufficiente ai bisogni della consumazione[2]. Un dovere dei Rivenditori era pertanto quello di affiggere la tariffa del prezzo di tali generi. A titolo esemplificativo, evidenziamo che nel 1896 il sig. Nicolò Francesco dello stesso Paese di Mosorrofa, venne assolto perché il Giudice richiamò una sentenza del Consiglio di Stato del 12 giugno del 1865 che così disponeva: “Non si può ritenere come colpevole della contravvenzione prevista dall’art. 21 della Legge sulle privative quel rivenditore che non tenga affissa al suo negozio la tariffa del prezzo dei tabacchi così detti Leccese ed Erbasanta, quando risulti che di tali generi di privativa non faccia smercio nel suo esercizio”.

 

[1] Fonte Archivio di Stato di Reggio Calabria

[2] Nel 1871 un tal De Stefano Antonino, venditore di generi di privativa in Mosorrofa venne condannato a lire 20 di ammenda ed alle spese di giudizio perché’ le Guardie Doganali non trovarono nel suo spaccio generi di privativa sufficienti al consumo. Lo stesso De Stefano, in quell’anno, unitamente al Cozzupoli Giovanni e Palmisano Carmine tutti di Mosorrofa, vennero condannati per aver aperto una sala da gioco a carte senza aver ottenuto la licenza.

Un altro dovere dei Rivenditori era quello di esporre la “leggenda” fuori dal locale destinato alla Rivendita, ovvero: “Sali e Tabacchi”. In un altro caso del 19.02.1896 la sig.ra Palmisano Anna di Andrea venne condannata al pagamento di lire 20 in relazione a tale mancanza.

Ritornando alla contravvenzione inflitta al Mallone, è bene evidenziare che tutti i Magazzinieri dovevano compilare per ogni singola rivendita un prospetto in cui si specificava la quantità dei generi, che in base alla vendita eseguita nell’anno precedente sarebbe necessaria per costituire l’approvvigionamento di otto giorni. Il prospetto doveva poi essere trasmesso all’Intendenza della Finanza per l’apposizione del visto. I Rivenditori, a quel punto, dovevano costantemente tenere il prospetto nell’esercizio di vendita ed esibirlo agli Agenti doganali quando richiesto. Gli Agenti visitatori, nel caso di contravvenzione per sprovvista (come nella vicenda del Mallone e del De Stefano), erano tenuti ad iscrivere nel verbale tutte le quantità le qualità dei generi reperiti nella Rivendita, nonché’ quelle rilevate nel prospetto ed indicavano anche la data dell’ultima bolletta di levata dal Magazzino di vendita. Gli stessi Agenti, al fine di accertare una contravvenzione per sprovvista, dovevano anche considerare la quantità che si trovava in viaggio per levata.

A questo punto possiamo prendere in esame la sentenza della Regia Pretura di Gallina, riportando anche gli artt. 39 e 41 della Legge sulle Privative su richiamati. Il Giudice della Pretura di Gallina, in data 29.05.1891 condannava il Mallone Antonino a lire 20 di ammenda in favore dell’Erario dello Stato, come colpevole di contravvenzione sulle privative.

La disposizione di cui all’art. 39 “Multe per contravvenzioni e provvedimenti disciplinari” così disponeva: “Sarà pagata una multa non minore di Lire 20, e non maggiore di Lire 100; 1. Da chi vendesse Sali o tabacchi senza licenza del Governo, e da chi ne comperasse da persone non autorizzate a vendere; 2. Dai Rivenditori che si provvedessero altrove che dal Magazzino loro assegnato, e si trovassero sprovvisti di qualità sufficiente al consumo secondo i regolamenti o che trascurassero di tenere esposto l’esemplare della tariffa secondo l’art. 21”.

Dalla lettura di tale articolo si evince che il Mallone era sprovvisto di generi corrispondente ad otto giorni per l’ordinario bisogno della popolazione e come abbiamo visto l’entità di questo bisogno competeva al solo Magazziniere, il quale sulla base delle leve fatte nel corso degli anni precedenti, poteva dichiarare in modo attendibile la quantità dei generi necessari per gli otto giorni. Un’ultima curiosità la si evince dalla giurisprudenza costante di quegli anni ovvero: il Rivenditore (nel nostro caso il sig. Mallone), una volta sottoscritto il verbale non poteva più eccepire un errore nella rilevazione delle quantità di generi da parte degli Agenti doganali, in quanto il verbale faceva piena legge del suo contenuto fino a prova contraria. Infine, l’art. 43 della medesima legge disponeva che: “le disposizioni vigenti in materia doganale sono applicabili alle contravvenzioni riguardanti i Sali e i tabacchi, salve alcune eccezioni”.